E’ il soggetto che riunisce le associazioni cremazioniste italiane giuridicamente riconosciute. Gli appartenenti ad essa sono pertanto le associazioni stesse e non le persone fisiche.
Vi sono tre possibilità:
a) un testamento registrato dal notaio;
b) un testamento olografo (cioè scritto di proprio pugno) datato e firmato;
c) l’iscrizione ad una Società per la Cremazione (So.Crem).
Le Società per la Cremazione (So.Crem.) sono associazioni senza scopo di lucro, eredi di un movimento nato nella seconda metà dell’Ottocento, che promuovono gli ideali cremazionisti sulla base di elevati principi etici e morali. Esse contano circa 150.000 iscritti. La Federazione Italiana per la Cremazione è l’Associazione di Promozione Sociale che riunisce tutte le Società per la Cremazione attive sul territorio nazionale, che ne condividono i principi e le finalità. Operano nel il rispetto della dignità dell’uomo e del dolore dei parenti, per l’osservanza della volontà della persona in relazione alle decisioni di fine vita e per l’ampliamento delle libertà individuali e dei diritti civili.
A seguito di un decesso va effettuata la dichiarazione di morte (entro 24 ore) all’Ufficiale di Stato civile del Comune di decesso. La dichiarazione di morte può essere resa da un congiunto, da un incaricato, da una persona informata del decesso (ad esempio se la morte è avvenuta per strada e non vi sono parenti o conoscenti) o ancora, se il decesso è avvenuto in ospedale, dal direttore sanitario o da un suo delegato (nel qual caso si chiama avviso di morte). La morte viene certificata dal medico necroscopo, il quale ne attesta le cause compilando un’apposita scheda ISTAT. Quindi, alla dichiarazione di morte vanno allegati tali documenti. Da rilevare che, in caso di morte “sospetta” cioè dovuta a potenziale reato, viene ovviamente attivata l’Autorità Giudiziaria per i conseguenti accertamenti del caso.
Qualora il defunto non fosse stato iscritto ad alcuna So.Crem. occorrerà che i familiari si rivolgano al Comune di Decesso per inoltrare istanza di cremazione. Qualora il defunto fosse stato invece un “socio So.Crem.” sarà sufficiente informare della cosa l’impresa di Onoranze Funebri incaricata del servizio. Essa potrà così contattare la So.Crem. interessata per attivare la corretta procedura autorizzativa.
In uno dei 54 impianti esistenti nel nostro territorio nazionale. Gli impianti nel nostro paese sono soprattutto concentrati nelle regioni settentrionali e del centro Italia.
Vengono raccolte tutte le ceneri del defunto?
La cremazione è un servizio pubblico a domanda individuale, per il quale è stabilita una tariffa ministeriale che attualmente (2021) ammonta ad Euro 515,69 + IVA. Alcuni Comuni, anche sprovvisti di forno, su sollecitazione delle Società per la Cremazione locali, praticano una tariffa ridotta, facendosi carico della parte di riduzione. L’adeguamento annuale della tariffa ministeriale è calcolato secondo il tasso di inflazione programmato.
La cremazione deve essere autorizzata dall’Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso. Tra gli elementi che consentono l’autorizzazione vi è l’iscrizione, certificata dal rappresentante legale (Presidente), ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione (So.Crem.). L’iscrizione alle So.Crem. consente di far rispettare la volontà del defunto anche in caso di opposizione da parte dei parenti.
Oltre che nel “cinerario comune”, nelle cellette cinerarie e nei loculi cimiteriali, è possibile conservare le ceneri presso la propria abitazione. L’affidamento trova fondamento non in una norma specifica, ma negli effetti di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Oggi è possibile conservare le ceneri presso la propria abitazione a seguito del parere espresso dal Consiglio di Stato il 23 ottobre 2003 (n. 2957/2003). Il pronunciamento del Consiglio di Stato è stato poi confermato dal Decreto del Presidente della Repubblica del 24 febbraio 2004.
La ragione di questo mutamento è la seguente: il 13 settembre 2002 una signora di Villorba (Treviso) ha presentato all’Amministrazione Comunale l’istanza di autorizzazione alla dispersione delle ceneri del marito chiedendo, in caso di impossibilità ad autorizzare la dispersione, l’affidamento dell’urna cineraria.
In seguito al diniego da parte del Comune, la stessa ha presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica il quale, con decreto del 24 febbraio 2004 (a seguito del pronunciamento del Consiglio di Stato) lo ha accolto “limitatamente alla parte relativa all’affidamento ai familiari dell’urna cineraria del defunto”.
Da quel momento l’affidamento presso il proprio domicilio dell’urna contenente le ceneri derivanti dalla cremazione è possibile e molti Comuni in diverse Regioni d’Italia si sono già adeguati deliberando in tal senso. Tuttavia, la decisione relativa al ricorso straordinario suddetto, ovvero il Decreto del Presidente della Repubblica 24/02/2008, ha degli effetti limitati rispetto alla potestà del Comune, il quale in mancanza di una precisa Legge ha solo facoltà e non l’obbligo di riconoscere legittimità alla pratica funebre dell’affido presso il proprio domicilio delle urne.
In seguito al DPR citato, molte leggi regionali hanno comunque già disciplinato l’affidamento dell’urna cineraria.
La dispersione delle ceneri viene autorizzata, secondo la volontà del defunto, dall’Ufficiale di stato civile del Comune in cui è avvenuto il decesso. La dispersione può essere consentita dai Comuni interessati in apposite aree dei cimiteri (“giardini del ricordo”) o in aree private all’aperto (con il consenso dei proprietari). Può essere altresì consentita (sempre dalle Autorità Comunali del luogo) la dispersione in natura, in mare, nei laghi, nei fiumi. Le modalità tecniche di dispersione sono regolamentate dai Comuni stessi. La pratica della dispersione delle ceneri non può mai ed in nessun caso dare luogo ad atti con fini di lucro.
L’iscrizione ad una Società per la Cremazione (So.Crem.) prevede la compilazione di un modulo di espressione della volontà di cremazione. È possibile esprimere in questa dichiarazione anche la volontà di “dispersione delle ceneri” o di “affidamento” delle stesse. La dichiarazione di volontà va redatta di proprio pugno. L’adesione comporta il versamento di una quota annuale o di una quota una tantum, che varia a seconda delle determinazioni delle So.Crem. locali. L’iscrizione ad una So.Crem. è valida su tutto il territorio nazionale.
L’iscrizione riguarda unicamente la tutela della volontà del socio nei riguardi della cremazione della propria salma e non riguarda il trasporto, il funerale e tutte le altre attività connesse alle esequie che sono considerate giuridicamente e fiscalmente attività commerciali.
Iscriversi ad una So.Crem. significa dare sostegno ad un progetto di libertà, significa aiutare la coscienza del nostro Paese a crescere, ad affrancarsi da una antica soggezione irrazionale che ci ha reso pavidi e disarmati fronte ai grandi temi esistenziali della morte, del tempo, della memoria. Le iscrizioni avvengono ordinariamente (ma non esclusivamente) nelle sedi delle So.Crem..
L’esplicita condanna della cremazione da parte della Chiesa Cattolica
risalente al 1886 è stata revocata nel 1963 attraverso l’Istruzione “Piam et Constantem”, ove si autorizza esplicitamente la sepoltura ecclesiastica per i fedeli che hanno scelto di farsi cremare. Il nuovo Codice di Diritto Canonico (1984) ne ribadisce la liceità al n. 1176. La Conferenza Episcopale Italiana ribadisce il suo “placet” nel documento “Libro delle Esequie” del 2012.
Le Chiese riformate non hanno mai sollevato alcuna obiezione teologica o pastorale sulla cremazione.
Per i fedeli delle Chiese Ortodosse invece la pratica della cremazione risulta tuttora interdetta.
Definiamo come “rito laico” una procedura simbolica di celebrazione collettiva, libera da condizionamenti ideologici o religiosi. In ambito funerario, il rito laico è l’occasione privilegiata per accomiatarsi dalla persona cara nel pieno rispetto della sua identità e della sua storia.
La sua vita, i suoi valori, i suoi affetti riprendono specifica forma e dignità nel comune tributo di memoria che liberamente si esprime negl’atti, nelle parole e nella musica che compongono le “Cerimonie di Commiato” che le So.Crem. hanno fondato e instancabilmente promuovono.
A partire dal 2001 (con la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) è avvenuta in Italia una trasformazione in senso federale della forma dello Stato. In tal senso, è stata attribuita alle Regioni la potestà legislativa su specifiche materie. Anche prima era possibile approvare delle leggi regionali, ma con la riforma costituzionale ciò diventa molto più incisivo. Sarebbe ora troppo complesso descriverle tutte le implicazioni che un’organizzazione di tipo federalista, nella quale allo Stato spettano solamente i compiti essenziali che non possono essere soddisfacentemente svolti dalle Regioni e dagli enti locali, ha nella vita dei cittadini e nell’interazione tra le istituzioni.
Basti sapere che per quanto concerne la cremazione e la dispersione allo Stato compete la determinazione dei principi fondamentali mentre la disciplina di dettaglio spetta alle leggi regionali. Per questo motivo siamo oggi in presenza di una norma nazionale, la Legge 30 Marzo 2001, n. 130 recante: “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”, e di numerose leggi regionali. Ad aumentare la confusione normativa vi è il fatto che molte Regioni non hanno approvato una propria legge in materia e che la legge nazionale n. 130/2001 rimandava ad un ulteriore provvedimento attuativo per la modifica del Regolamento di Polizia Mortuaria (DPR n. 285/1990).
In conclusione, la situazione è tale per cui oggi la dispersione è consentita solo in alcune Regioni d’Italia e viene effettivamente esercitata solo in alcuni luoghi. Esiste quindi una situazione caratterizzata da assurde discriminazioni e disparità tra cittadini che vivono in uno stesso Paese. Le Società per la Cremazione (SOCREM) e la Federazione che le riunisce in ambito nazionale (FIC) si battono instancabilmente perché questo stato di cose finisca.
Le Regioni che hanno approvato una propria legge regionale in materia sono:
• Lombardia (anche Regolamento regionale in materia)
• Emilia Romagna
• Toscana
• Marche
• Lazio
• Val d’Aosta
• Umbria
• Campania
• Piemonte
• Liguria
• Friuli Venezia Giulia
• Provincia Autonoma di Trento
• Puglia
• Basilicata
• Veneto
• Sicilia
• Provincia autonoma di Bolzano