Le persone che vogliano costituire una Società per la Cremazione devono necessariamente seguire alcune fasi che di seguito rappresentiamo schematicamente:
- Riunire i promotori per redigere un primo Statuto, individuare un Consiglio Direttivo provvisorio, composto da un numero variabile di persone, con cariche societarie preventivamente definite, consistenti in un Presidente, un Vicepresidente, un segretario, un tesoriere e di alcuni Consiglieri e definire un Collegio dei Revisori dei Conti provvisorio, formato da tre persone.
- Sottoporre lo Statuto provvisorio dell’associazione che si vuole costituire allo Studio Notarile che curerà la redazione dell’Atto Costitutivo e dello Statuto nella loro versione per la registrazione. Lo Statuto provvisorio consentirà di dare la “veste” giuridica più idonea all’associazione. La forma giuridica di associazione di promozione sociale, appare attualmente la più adatta alla natura e al percorso storico delle Società per la Cremazione.
- Convocare ed effettuare, a seguito della stesura dell’Atto Costitutivo e dello Statuto da parte dello Studio Notarile, un’Assemblea straordinaria degli associati, possibilmente alla presenza del Notaio stesso, per convalidare ufficialmente e legalmente quanto definito precedentemente in via provvisoria, con speciale riferimento allo Statuto dell’associazione ed eleggere, con votazione segreta su lista aperta, i componenti del Consiglio Direttivo, tra i quali, successivamente saranno distribuite o riconfermate le cariche societarie previste dallo Statuto medesimo.
- Sottoscrivere l’Atto Costitutivo e lo Statuto predisposti dallo Studio Notarile ai sensi delle norme vigenti. Si ricorda che la costituzione per atto notarile è da considerarsi obbligatoriamente necessaria, dal momento che il vigente Regolamento di Polizia Mortuaria e la Legge 30 marzo 2001, n. 130, prevedono che solamente le Associazione riconosciute legalmente possano attestare la volontà di cremazione, espressa in vita dal proprio Socio con l’atto di Dichiarazione di Volontà, avente allora pieno valore legale.
- Richiedere, in riferimento all’adesione dell’associazione ai principi cremazionisti, il riconoscimento e l’affiliazione alla Federazione Nazionale per la Cremazione, in conformità ad una completa condivisione ed osservanza delle norme statutarie della stessa.
La denominazione “So.Crem.”, da abbinarsi eventualmente ad una sigla locale, è un marchio depositato presso il Ministero dell’Industria dalla F.I.C. nel 1996, ragione per la quale ne possono usufruire solamente le Società di Cremazione, che vengano riconosciute dalla Federazione Nazionale.
Dopo aver effettuato le fasi precedentemente indicate è indispensabile operare per il formale riconoscimento dell’Associazione e per l’iscrizione nei registri regionali, provinciali e comunali. Ecco in sintesi le azioni da porre in essere:
A. Se l’Associazione si è costituita nella forma di Associazione di Promozione Sociale (APS) e dispone di un Atto Costitutivo e di uno Statuto rispondenti ai requisiti previsti dalle norme vigenti, sarà possibile presentare domanda agli organi competenti della propria Regione di appartenenza, avvalendosi della Legge 7 dicembre 2000, n. 383 – “Disciplina delle Associazioni di promozione sociale” – per potere usufruire dei vantaggi previsti dalla stessa e per ottenere, con l’iscrizione al Registro regionale, un formale riconoscimento ufficiale.
In seguito può essere richiesta l’iscrizione anche ai registri e agli albi della Provincia e del Comune in cui l’Associazione ha stabilito la propria sede legale.
B. Nei casi in cui la forma giuridica prescelta non sia quella dell’Associazione di Promozione Sociale, può essere presentata una domanda agli enti competenti per l’iscrizione nel Registro regionale, provinciale e all’albo comunale delle Organizzazioni di Volontariato, atto questo che sulla base del D.L. n°460 del 4.12.1997 ed una volta avuta la Determinazione Dirigenziale, dà diritto alla Associazione per la Cremazione richiedente di essere iscritta e/o riconosciuta formalmente come facente parte della categoria non profit delle ONLUS (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale).
Può inoltre essere richiesto alla Regione di appartenenza il riconoscimento di Personalità Giuridica della Società per la Cremazione, ai sensi dell’Art.12 del Codice Civile. Il riconoscimento di personalità giuridica dovrà avvenire sulla base di un Decreto del Presidente della Giunta Regionale, visti lo Statuto e l’Atto costitutivo.
Nella sostanza, esistono oggi presso le Regioni due registri: uno per le Associazioni di Promozione Sociale e un altro per le Associazioni di volontariato.
In questa sezione chi volesse costituire una Società per la Cremazione, può aprire o scaricare alcuni fac-simili appositamente predisposti, oltre alle norme di riferimento.
Tutti i documenti vanno adattati, ovviamente, alla realtà locale.
- Statuto della Federazione Italiana per la Cremazione;
- D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 Ric. Giuridico
- Mod. 1 Riconoscimento giuridico Prefettura
- Mod. A Autocertificazione pendenze penali
- Fac-simile di Statuto per la costituzione di una Socrem;
- Fac-simile della domanda di affiliazione alla Federazione Italiana per la Cremazione;
- Fac-simile della domanda alla Regione per il riconoscimento della Personalità Giuridica;
- Domanda di iscrizione nel Registro regionale del volontariato (verificare per regione);
- Fac-simile della domanda di iscrizione nel Registro regionale delle APS;
- Fac-simile di carta intestata;
- Fac-simile di carta intestata con busta;
- Fac-simile di informativa sulla privacy;
- Fac-simile di dichiarazione di volontà.
La legge 383 del 2000 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale” regola la realtà associativa a cui devono uniformarsi le società di cremazione.